Bonus facciate 2020: tutti i dettagli per detrarre il 90% delle spese sostenute per l’intervento

La più importante novità fiscale in materia di edilizia del 2020 è senz’altro l’introduzione del Cd. “Bonus Facciate”, che tende ad agevolare l’esecuzione di interventi di recupero o restauro delle facciate esterne di palazzi e condomini.

Questa nuova opportunità fiscale è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 e sarà applicabile a tutti gli interventi più rilevanti eseguibili sulle facciate del nostro prezioso patrimonio edilizio storico ( e non ) a partire dal 1 Gennaio sino al 31 Dicembre 2020.

Cosa prevede l’agevolazione?

Per tutte le spese documentate ( anche quelle professionali per la predisposizione delle necessarie pratiche tecnico-amministrative), sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento, ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo a partire dall’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Come per gli altri bonus il criterio fondamentale  per poter usufruire dell’agevolazione è il pagamento attraverso bonifico bancario Cd. “Parlante”, anche se al pari degli altri casi non si rischia di perdere la detrazione in caso di bonifico errato e/o ordinario.

Non tutti gli edifici potranno godere del beneficio fiscale…

Solo i fabbricati esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, potranno essere ammessi a detrazione.

Si tratta nello specifico delle:

  • ZONE “A” –  le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

  • ZONE “B” – le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.

Per sapere se il proprio immobile ricade in una delle classificazioni sopraindicate basta rivolgersi ad un tecnico del settore edilizio ( geometra, ingegnere, architetto ) oppure direttamente all’Ufficio Urbanistica / Ufficio Tecnico del Comune ove il suddetto è ubicato.

Per quali lavori spetta l’agevolazione?

Al momento l’Agenzia delle Entrate non ha ancora specificato puntualmente tutti gli interventi assoggettabili, così nell’attesa della pubblicazione della Guida Fiscale dedicata, sono da comprendersi secondo quanto desumibile dalla Legge di Bilancio i seguenti:

  • interventi di semplice pulizia della facciata;

  • interventi di tinteggiatura;

  • interventi di restauro e risanamento conservativo.

Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla Tabella 2 dell’ Allegato B al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008.

Ma che cosa si intende per facciata?

La Legge di Bilancio entra anzitutto nel merito specificando che sono ammessi al beneficio gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi., andando quindi ad escludere tutte quelle porzioni che siano caratterizzate da superfici trasparenti tra cui finestre, vetrate, facciate continue in vetro etc.

Naturalmente quest’ultime possono comunque beneficiare delle agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, rientrando nella sostituzione degli infissi e serramenti ( Bonus Casa 50% ed Ecobonus 65% ).

In senso esemplificativo ma non pienamente esaustivo rientrano quindi nell’agevolazione la pulizia, il restauro, il rifacimento:

  • delle porzioni rivestite ad intonaco, pietra, mattoni e delle sottostanti strutture portanti;

  • degli elementi architettonici che caratterizzano l’edificio quali cornicioni, lesene, cimose, basamenti, frontali, pilastrini, parapetti, ringhiere e quant’altro connoti l’estetica della facciata stessa.

Non è del tutto scontata invece quali porzioni accessorie agevolabili tutte le componenti impiantistiche poste a servizio della facciata, come ad esempio l’illuminazione, gli impianti di raccolta e regimazione della acque meteoriche (pluviali, scossaline, canale, etc.), eventuali cablaggi elettrici ed altre componenti accessorie.

Resta un ulteriore dubbio da chiarire di non poco conto: parlando di facciate si è infatti ( forse maldestramente, forse maliziosamente ) inserita nella specifica disposizione legislativa della Legge di Bilancio, la locuzione “esterne” quasi (forse) a voler escludere, ad esempio, una corte o una chiostra interna?

Per la risoluzione certa di tali particolari e di altri dettagli importanti non potrà che attendersi le specifiche contenute nella Guida Fiscale di imminente pubblicazione, oppure restare connessi con questo blog per le delucidazioni inerenti il caso.

Aggiornamento:

Chiarito il dubbio in merito alla questione delle facciate che possono beneficiare del bonus:

“L’agevolazione riguarda, tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

______________

Segui gli aggiornamenti sulla pagina Facebook  oppure iscriviti al Gruppo Fb Saperecasa per restare sempre aggiornato sulle novità del blog.

Add a Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.