Mancata comunicazione all’ENEA entro i 90 giorni: si può rimediare ad alcune condizioni…
Capita molto spesso, magari perchè il committente è distratto da questioni più concrete (i lavori appunto), oppure perchè manca quel semplice “passaggio di informazioni” tra gli addetti del settore e l’utente finale.
Tante volte mi sono sentito dire:
<<Ma l’installatore non mi aveva detto che avrei dovuto effettuare la comunicazione ENEA>>
Sigh! 🙄
Beh… indipendentemente da quale sia stato il <<corto circuito>> che ha impedito di porre in atto tale adempimento, sappi che (forse) è sempre possibile fare qualcosa.
Si chiama Remissione in Bonis, vediamo che cos’è…
E’ un istituto che, nella fattispecie di cui parliamo, consente a coloro i quali avrebbero dovuto adempiere entro un certo termine (invio della comunicazione entro 90 giorni dalla fine dei lavori/collaudo) e che per i più svariati motivi non lo hanno fatto per tempo, di “rimediare” alla dimenticanza evitando in questo modo di perdere il diritto del benefici fiscale (detrazione 50 / 65 %).
In termini strettamente tecnici la R.i.B. è un sistema di ravvedimento operoso introdotto con l’articolo 2, comma 1, del D.L. n.16/2012, che riporto testualmente:
Art. 2
Comunicazioni e adempimenti formali
1. La fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o (( altre attività amministrative )) di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esuccessive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
Dalla lettura si comprende molto bene che il requisito fondamentale per cui l’ignaro o sbadato contribuente possa “rientrare in pista” per accedere al “traguardo” dell’ottenimento del beneficio fiscale, è che “la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o (( altre attività amministrative ))”.
Solo in questo caso si può procedere all’invio Cd. “tardivo” della Comunicazione all’ENEA entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile, previo pagamento di una sanzione pari ad € 250,00.
L’Agenzia delle Entrate con Circolare 38/E del 28 settembre 2012, ha quindi precisato alcuni concetti legati alla remissione in bonis, tra cui:
“termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi” da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento stesso;
“termine di presentazione” si intende quello ordinario di presentazione del Modello UNICO.
A tal proposito si ricorda che:
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per il 2018 il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi era fissato al 31 ottobre 2018;
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per il 2019 chi è assoggettato alla presentazione del Modello 730 ha come scadenza per la dichiarazione il 23 luglio 2019;
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per il 2019 chi è assoggettato alla presentazione del Modello UNICO ha come scadenza per la dichiarazione il 30 settembre 2019.
Come effettuare il versamento della sanzione?
Il versamento della sanzione, che si ricorda è pari ad € 258,00, andrà effettuato utilizzando il seguente codice tributo:
“8114” – Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS
Si ricorda che a partire dall’11 Giugno 2018 il pagamento di tale sanzione con il suindicato codice tributo è consentito unicamente con modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), con le seguenti modalità di compilazione.
La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate N. 42 /E del 1 giugno 2018, specifica le seguenti modalità di compilazione dell’F24 ELIDE.
Contattaci quanto prima e saremo ben lieti di predisporre per tuo conto (laddove ancora possibile) la comunicazione ENEA, ricordando che anche le spese professionali per l’invio della suddetta possono godere del medesimo beneficio fiscale!
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