Quando è possibile usufruire del “Bonus Ristrutturazioni” per il rifacimento del bagno: facciamo chiarezza…

C’è molta confusione in materia anche tra gli “addetti ai lavori”. Certamente l’argomento è ostico e farraginoso, anche perchè spesso e volentieri (come in questo caso) normativa edilizia e fiscale non sempre “collimano” tra di loro.

 

Lo scopo di questo articolo e quello di fare chiarezza “una volta per tutte” in merito alla possibilità di godere della detrazione 50% sull’IRPEF, prevista dal Cd. “Bonus Ristrutturazioni” per una fattispecie d’intervento molto comune, quella del rifacimento del bagno di un abitazione.

Iniziamo col dire che non i tutti i casi è possibile godere di questa agevolazione, contrariamente a quanto la maggior parte delle persone credono.

La Guida fiscale “Ristrutturazioni Edilizie” in tale senso è <<MOLTO CHIARA>> quando dice che

per le singole unità immobiliari sono fiscalmente detraibili in quota parte, solo le spese sostenute per gli interventi di  manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, ma non quelle per la manutenzione ordinaria

(NB. Le spese per interventi di manutenzione ordinaria sono agevolabili solo per interventi di tipo condominiale)

 

Rifacimento del bagno: intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria?

Ebbene si, è proprio questa differenza che determina la possibilità di usufruire o meno del bonus per il rifacimento del bagno.

Entriamo nel dettaglio dell’argomento…

Semplice restyling = manutenzione ordinaria => “non detraibile”

In buona sostanza se l’intervento prevede il semplice “restyling del bagno” con la sostituzione/integrazione della finiture e/o la semplice sostituzione/riparazione degli apparecchi igienico sanitari (vaso, bidet, doccia, vasca, cabina doccia e altri complementi, ma non dell’impianto idraulico e di scarico) i lavori sono da classificarsi come “manutenzione ordinaria” e pertanto non potranno beneficiare della detrazione fiscale, sebbene potrà essere applicata l’aliquota IVA agevolata al 10% (sulla prestazione lavorativa e per i materiali solo se ceduti nell’ambito del contratto di appalto – salvo le limitazioni per i Cd. “beni di valore significativo” – consiglio al proposito di consultare la guida ristrutturazioni a pagina 12 e segg.).

Da un punto di  vista amministrativo le suddette opere sono eseguibili senza alcun titolo abilitativo (in sostanza non occorrerà comunicare niente al comune), pur nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004), così come previsto dal “Glossario dell’Edilizia Libera” istituito con D.M. 02/03/2018, di cui ho già parlato in questo articolo.

Rifacimento completo = manutenzione straordinaria => “detraibile”

Diversamente, quanto l’intervento dovesse prevedere il rifacimento completo del bagno, da intendersi come la sostituzione integrale delle finiture, degli accessori, degli impianti idraulico e/o elettrico ed il contestuale rifacimento del massetto cementizio, lo stesso è da classificarsi come “manutenzione straordinaria”, quindi risulta pienamente rientrante nell’agevolazione (Detrazione 50% IRPEF).

 

Naturalmente, nel caso in cui il rifacimento del bagno preveda il “semplice restyling”, ma sia comunque inserito in un contesto d’intervento “più ampio”, già di per se classificabile nelle fattispecie di “manutenzione straordinaria”, “risanamento conservativo” o di “ristrutturazione edilizia” (come definite nell’Art. 3 del DPR 380/2001 T.U. Edilizia), le spese di rifacimento del servizio igienico saranno pienamente detraibili al 50% e potrà altresì applicarsi l’IVA agevolata al 10% (con le limitazioni già sopra specificate per i beni “di valore significativo”).

Stesso discorso dicasi nel caso di realizzazione “ex novo” di un bagno all’interno dell’abitazione: l’intervento è chiaramente detraibile.

In questi casi però, occorrerà provvedere al deposito di un atto abilitativo edilizio, CILA o SCIA in funzione della tipologia delle opere da realizzarsi.

Maggiori informazioni in questo senso sono consultabili nell’articolo Piccole opere edilizie: quali adempimenti sono necessari?!

Conclusioni…

Se pensavi di rinnovare in modo “soft” il tuo bagno con la semplice sostituzione dei sanitari e/o delle mattonelle, magari con una rinfrescata alla tinteggiatura, sappi che in questo caso non potrai portare in detrazione il 50% delle spese sostenute come previsto dal “Bonus ristrutturazioni”.

Il consiglio che posso darti in questo caso, è quello di “cogliere l’occasione” ed investire qualche soldo in più procedendo con un rifacimento completo, non solo per poter usufruire dell’agevolazione suddetta, ma anche perchè molto probabilmente il tuo bagno sarà già abbastanza datato (mediamente dopo 15 anni un servizio igienico ha compiuto il suo tempo utile di “vita tecnica” – magari ha ancora le vecchie tubazioni idriche in metallo!), pertanto il rischio “perdite e guasti” è molto elevato, con tutto ciò che ne consegue per il tuo e per l’appartamento del vicino.

Se vuoi qualche consiglio su come ristrutturare il tuo bagno resto a tua disposizione, nel frattempo ti consiglio di leggere gli articoli che trovi nella sezione dedicata su questo blog.

______________

Segui gli aggiornamenti sulla pagina Facebook  oppure iscriviti al Gruppo Fb Saperecasa per restare sempre aggiornato sulle novità del blog.

Add a Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.