Scarico di caldaie a parete: è possibile solo in pochissimi circostanziati casi

Proprio quest’oggi ho avuto la conferma che c’è ancora tanta confusione in materia e quando dico questo non mi riferisco solo ai profani, ma anche e soprattutto agli addetti ai lavori, coloro che dovrebbero conoscere questi aspetti come “l’Ave Maria”.

Spesso sono proprio gli installatori i primi a non avere le idee chiare: certamente perchè la materia è complessa, sicuramente perchè questa è soggetta a cambiamenti nel tempo, talvolta veri e propri “stravolgimenti di fronte”.

Ma, soprattutto quando si parla di sicurezza, l’ignoranza normativa (sia essa volontaria o meno) non è ammessa.

Dopo questa doverosa premessa entro subito nel vivo della questione, ponendo la fatidica domanda che mi sento ripetere spesso:

<<E’ possibile effettuare lo scarico a parete di una caldaia per riscaldamento?>>

Bene, dico subito che la risposta normativamente parlando non è univoca.

Ma posso affermare, senza ombra di dubbio ed in piena convinzione di ciò che dico, che andare a scaricare dei fumi di combustione di una caldaia a parete non è mai la scelta più saggia.

(se avrai la pazienza di leggere fino alla fine questo articolo capirai il perchè e credo che alla fine “sposerai” questa mia convinzione).

Prima di andare a disquisire la materia, occorre premettere che la normativa a cui deve farsi riferimento al fine di dare concreta ed esaustiva risposta alla domanda poc’anzi posta, è sostanzialmente di due ordini:

  • nazionale
  • locale (Regolamento edilizio comunale/Regolamento di igiene)

Con questo intendo precisare che quanto disposto dalla normativa nazionale, deve poi essere ulteriormente vagliato in riferimento alle eventuali prescrizioni locali, che potrebbero risultare ancora più specifiche e restrittive di quelle sovrordinate.

Detto questo è già comprensibile come ogni territorio comunale possa essere potenzialmente suscettibile di differenze sostanziali circa la possibilità di andare o meno ad attuare un opera piuttosto che un altra e questo vale ovviamente anche per il caso in esame.

Dopo questa doverosa premessa…

Cosa prescrive la normativa nazionale riguardo gli scarichi a parete?

Il D.P.R. 412/93 “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10”, così come modificato dai successivi disposti normativi (con particolare riguardo al D.Lgs 102/14), prescrive all’art. 5 :

” [omissis]
9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.
9.bis E’ possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
a) si procede, anche nell’ambito di una riqualificazione energetica dell’impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
b) l’adempimento dell’obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
c) il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.
d) si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell’edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione;
e) vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.
[omissis] “

Quindi salvo ulteriori limitazioni imposte dai regolamenti locali vigenti nel Comune ove si compie l’intervento, la prima condizione necessaria ma non sufficiente per poter effettuare/mantenere lo scarico a parete sarà ricadere in uno dei seguenti casi:

  • si sostituisce una caldaia (di qualsiasi tipo) installata prima del 31 agosto 2013, che già scaricava a parete;

  • si sostituisce una caldaia a camera aperta, a tiraggio naturale, installata prima del 31 agosto 2013, che scaricava in una canna fumaria collettiva ramificata condominiale;

  • si interviene su edifici soggetti a vincoli storici, artistici, architettonici, paesaggistici e lo scarico a tetto non risulti compatibile con le prescrizioni impartite dalle relative norme di  tutela;

  • vi sia un impossibilità tecnica di realizzare lo scarico sopra il colmo del tetto e tale circostanza sia asseverata da un professionista abilitato;

  • nell’ambito di ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili pluri familiari,si vada ad installare apparecchi a condensazione, solo laddove in origine non vi fosse già disponibilità di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell’edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione dei suddetti generatori;

  • si installa uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore, dotati di specifica certificazione di prodotto.

La seconda condizione necessaria per poter procedere attiene essenzialmente a disposizioni di tipo tecnico-prescrizionale, riferite alle caratteristiche che devono avere generatore e scarico (Art. 5 comma 9 ter del medesimo D.P.R.).

Per meglio andare a identificare la casistica, ho deciso di riassumere schematicamente le possibili circostanze in una tabella esemplificativa che riporto di seguito (CLICCA PER INGRANDIRE):

E bene sottolineare che il mero ossequio delle prescrizioni tecniche prestazionali del generatore, senza che vengano rigorosamente rispettati i requisiti di posizionamento dello scarico stabiliti dalla UNI 7129 (oltre a far decadere la deroga per mancanza di un requisito fondamentale), sarebbe certamente compromettente in sede di eventuali contestazioni da parte di vicini “intolleranti” (tra poco mi spiegherò meglio).

Anche se normativamente possibile è sempre rischioso optare per questa scelta, soprattutto in Condominio

A questo punto se ancora le “barriere normative” evidenziate non hanno già reso impossibile la fattibilità dello scarico a parete, resta comunque da “mettere in conto” un aspetto poco piacevole che, pur nell’eventuale pieno ossequio normativo penderà, sempre come “una spada di Damocle” sul questa particolare scelta tecnica.

Mi riferisco alla veste giuridica civilistica che spesso va a “minare” la possibilità di mantenere uno scarico a parete, sopratutto nei casi in cui tale circostanza avviene in condominio, ove i vicini possono muovere rimostranze e ricorrere civilmente avverso tale soluzione tecnica avanzando l’ipotesi dell’intollerabilità di fumi ed esalazioni nocive sprigionate da uno scarico non recapitante oltre il colmo del tetto.

In particolare faccio riferimento all’art. 844 Codice Civile che tratta tale fattispecie:

“Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino , se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.”

Naturalmente il giudizio si gioca su una “linea di confine sottile” dove il concetto della “normale tollerabilità” deve essere apprezzato nel giudizio, caso per caso, in funzione della “particolarità della situazione concreta” (Sent. Cass. Civile 20555/2017)

Da considerare inoltre, come afferma la stessa Sentenza, che nell’ambito della valutazione:

“Il giudice civile non è infatti necessariamente vincolato dalla normativa tecnica prescritta per limitare l’inquinamento ed i consumi energetici, e, nello stabilire la tollerabilità o meno dei relativi effetti nell’ambito privatistico, può anche discostarsene, pervenendo motivatamente al giudizio di intollerabilità, ex art. 844 c.c., sulla scorta di un prudente apprezzamento di fatto che consideri la particolarità della situazione concreta e dei criteri fissati dalla norma civilistica, e che rimane, in quanto tale, insindacabile in sede di legittimità.”

Quanto sopra a precisazione del fatto che il “metro di giudizio” fondato sulla mera valutazione in ordine al superamento o meno dei limiti di emissioni di Legge, non costituisce di per se elemento esclusivo e sufficiente a stabilire la tollerabilità di un immissione.

Conclusioni

Adottare la soluzione dello “scarico a parete”, ancorché in determinati specifici casi possa essere normativamente concepibile, è sempre una “mossa rischiosa”, soprattutto in determinate circostanze dove tale fattispecie ha anche la minima probabilità di urtare la successibilità del vicinato. Da considerare infatti che, anche laddove a seguito di una causa civile il giudizio verso tale soluzione avesse esito favorevole, l’incomodo pratico e soprattutto economico sostenuto per addivenire al verdetto, non sarebbe certamente di poco conto.

In definitiva questo è il mio consiglio: laddove materialmente possibile è sempre bene accantonare questa scelta optando per soluzioni meno compromettenti, anche se in definitiva dovessero risultare più sconvenienti da un punto di vista pratico e/o economico.

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