Attestato di prestazione energetica: cosa è bene sapere…
Come certamente già saprai, oggi giorno, per vendere ed affittare un immobile è necessario dotarsi di questo “attestato“ attraverso cui viene certificata la “prestazione energetica” di un edificio.
Denominato più semplicemente e sinteticamente “A.P.E.” è, in buona sostanza, un documento ufficiale attraverso il quale è possibile comprendere in modo semplice ed intuitivo le qualità energetiche di un immobile, ovvero per capire quale sarà l’impegno energetico e di conseguenza i costi che dovranno essere sostenuti per il riscaldamento invernale e la produzione di acqua calda sanitaria in condizioni ordinarie di esercizio (considerando condizioni meteoclimatiche tipo e regime di funzionamento dell’impianto termico come previsto dalla Legge).
Oltre alla classificazione energetica, il documento dovrà riportare (pena l’incompletezza formale e quindi l’inefficacia dello stesso) anche l’indicazione di possibili interventi di miglioramento della prestazione energetica, quelli fattibili e più economicamente vantaggiosi, inclusa la relativa prestazione energetica raggiungibile in caso di esecuzione degli stessi.
La normativa obbliga il professionista che rilascia il documento ad effettuare almeno un sopralluogo presso l’immobile da certificare al fine di poter assumere tutti i dati tecnici utili alla successiva elaborazione dell’attestato.
L’attestato di prestazione energetica deve poi essere trasmesso alla Regione di competenza che lo registra in un apposito “catasto energetico regionale”.
APE quand’è obbligatorio?
L’attestato E’ NECESSARIO nei seguenti casi:
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nuove costruzioni (predisposto a cura del costruttore);
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edifici sottoposti a “ristrutturazioni importanti”, come definite dal punto 1.4.1 All. 1 del D.M. 26/06/2015 (predisposto a cura del proprietario dell’immobile);
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nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l’edificio o l’unità non ne sia già dotato (predisposto a cura del proprietario che vende, trasferisce o concede in locazione l’immobile);
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a scadenza naturale di un APE già precedentemente rilasciato per l’immobile (l’attestato ha durata decennale a partire dal rilascio – salvo il caso di cui al punto 2).
L’attestato NON E’ NECESSARIO nei casi esplicitamente previsti dall’Appendice A – Casi di esclusione dall’obbligo di dotazione dell’APE di cui al D.M. 26/06/2015, tra cui cito i seguenti più comuni (a titolo esemplificativo ma non completamente esaustivo):
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i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 m²;
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edifici il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali, etc.;
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i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile.
Da precisare che nella Regione Toscana vige una regolamentazione dedicata il D.P.G.R. n°17/R/2010 “Disciplina della certificazione energetica degli edifici. Attestato di certificazione energetica”, che prevede (Art. 3) ulteriori e più specifiche casistiche di ESCLUSIONE di produzione del certificato, ovvero per:
a) i fabbricati industriali, artigianali o agricoli non residenziali quando gli ambienti sono climatizzati o illuminati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
b) i fabbricati temporanei con tempo di utilizzo non superiore a due anni;
c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 25 m²;
d) gli edifici per i quali sia stata dichiarata dalle competenti autorità la non abitabilità o agibilità nonché quelli per i quali, in caso di trasferimento a titolo oneroso,risulti la destinazione alla demolizione;
e) le tipologie di edifici escluse dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 6, comma 9 del d.lgs.192/2005 (ovvero l’Appendice A del D.M. 26/06/2015 già sopra citato).
APE e annunci commerciali di vendita e locazione…
E’ importante sapere che l’APE deve essere predisposto già prima di pubblicizzare l’immobile sul mercato!
Questo perchè il D.Lgs. 192/05 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia” impone uno specifico obbligo per chi pubblicizza il proprio annuncio immobiliare prescrivendo (Art. 6 comma 8) quanto segue:
“Nel caso di offerta di vendita o di locazione, ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all’anno, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell’involucro e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente”
Andando al sodo ciò significa che su ogni annuncio commerciale, sia esso cartaceo che virtuale (siti internet, pagine social, etc.), dovrà essere riportata sia la “LETTERA” DELLA CLASSE ENERGETICA, sia l’INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE (sinteticamente indicato con l’acronimo I.P.E.).
Nell’esempio di targa energetica riportato nell’immagine sopra la Classe Energetica da indicare è la F e l’I.P.E. è 213,805 Kwh/m²⋅anno
Sono assolutamente inefficaci rispetto all’ottemperanza della suddetta prescrizione normativa tutti gli annunci in cui viene indicato “Classe energetica e indice di prestazione energetica in corso di acquisizione” o frasi analoghe.
In caso di violazione della norma il responsabile dell’annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
Alcuni importanti consigli…
Per evitare noiosi inconvenienti burocratici e la possibile “salata” conseguente sanzione poc’anzi citata, è bene “attrezzarsi” per tempo e non rimandare la redazione dell’APE all’ultimo minuto, poco prima del rogito notarile o del contratto di locazione!
E’ importante affidare il compito di redigere l’APE a professionisti competenti in materia e affidabili, evitando assolutamente di lasciarsi “abindolare” dalle offerte estremamente basse (al proposito voglio precisare che il costo medio di un APE per un appartamento incluso il sopralluogo si aggira intorno ai 160/180 Euro oneri fiscali compresi), come quelle di cui parlo nell’articolo APE a basso prezzo: quali conseguenze?
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